L’articolo 119 del D.L. D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (c.d. DL Rilancio), ha introdotto incentivi per interventi di efficienza energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica di veicoli elettrici, nella forma di detrazione fiscale fruibile nella misura del 110% delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021.

In estrema sintesi, per le spese sostenute dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici, è possibile beneficiare di una detrazione fiscale, nella misura del 110%, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a 48.000€ e comunque nel limite di spesa di 2.400€ per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo. Il limite di spesa è ridotto a 1.600€ per ogni kW di potenza nominale, nel caso di installazione di impianti fotovoltaici nell’ambito di interventi di ristrutturazione edilizia, nuova costruzione o ristrutturazione urbanistica.

Il Superbonus si applica alla quota di spesa corrispondente alla potenza massima di 20 kW; per la quota di spesa corrispondente alla potenza eccedente i 20 kW spetta la detrazione ordinaria prevista dal TUIR, nel limite massimo di spesa complessivo di 96.000€ riferito all’intero impianto.

Il comma 7 dell’articolo 119 stabilisce inoltre che la detrazione è subordinata alla cessione, in favore del GSE, mediante la stipula di una convenzione di Ritiro Dedicato, dell’energia non auto consumata in sito ovvero non condivisa per l’autoconsumo, ai sensi dell’articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione e gli incentivi per lo scambio sul posto.

 

N.B. Dal momento che il regime commerciale potrà essere solo RID, la connessione non potrà essere con iter semplificato o MU. Relativamente alla casistica su eventuali potenziamenti, non siamo in grado di fornire informazioni al momento.