Per effetto del Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 207, pubblicato lo scorso dicembre, per i nuovi edifici per i quali la domanda di autorizzazione edilizia è stata presentata dopo la data del 1° gennaio 2022, diventa obbligatoria l’etichetta di “edificio predisposto alla banda ultra larga”. Tale obbligo si estende anche in caso di ristrutturazioni che richiedono il permesso di costruire ai sensi del DPR 380/01, art. 10, comma c).
Il nuovo documento ha modificato quanto finora previsto dal Testo unico sull’edilizia (DPR 380/01, art. 24 e art. 135-bis), rendendo obbligatoria l’apposizione dell’etichetta “edificio predisposto alla banda ultra larga”, finora volontaria. Risulta quindi prescritta l’applicazione delle guide CEI 306-2, CEI 64-100/1, 2 e 3. Dovrà quindi essere predisposta dal tecnico la relativa documentazione da allegare alla segnalazione certificata ai fini dell’agibilità.
Entro il 24 marzo 2022, ovvero 90 giorni dall’entrata in vigore del documento, il Ministero dello sviluppo economico dovrà aggiornare il decreto 37/08 per inserirvi i contenuti necessari a rendere operativa l’applicazione delle prescrizioni contenute nel DLgs 207/21 in materia di intfrastrutturazione elettronica degli edifici.
Vedi in particolare Art 4 del D.lgs.
