Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonche’ per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico. (22G00008) (GU Serie Generale n.21 del 27-01-2022)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/01/2022

Art. 16  Interventi sull’elettricità prodotta da impianti a fonti rinnovabili

1.A decorrere dalla data del 1° febbraio 2022 e fino alla data del 31 dicembre 2022, sull’energia elettrica immessa in rete da impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW che beneficiano di premi fissi derivanti dal meccanismo del Conto Energia, non dipendenti  dai prezzi di mercato, nonché’ sull’energia elettrica immessa da impianti di potenza superiore a  20  kW   alimentati   da   fonte   solare, idroelettrica,  geotermoelettrica  ed  eolica  che  non  accedono   a meccanismi  di  incentivazione,  è  applicato   un   meccanismo   di compensazione a due vie sul prezzo dell’energia.

2.Per le finalità di cui al comma 1, il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. (GSE) calcola la differenza tra i valori di cui alle seguenti lettere a) e b):

a) un prezzo di riferimento medio fissato pari  alla  media  dei prezzi zonali orari registrati dalla data  di  entrata  in  esercizio dell’impianto fino al 31 dicembre 2020,  rivalutati  sulla  base  del tasso di variazione annuo dei prezzi al consumo  delle  famiglie  di operai e impiegati rilevati dall’ISTAT,  ovvero,  qualora  l’impianto sia entrato in esercizio in data antecedente al 1° gennaio 2010, alla media dei prezzi zonali orari registrati dal 1° gennaio  2010  al  31 dicembre 2020 rivalutati secondo la medesima metodologia;

b) il prezzo zonale orario di mercato dell’energia elettrica, ovvero, per i contratti di fornitura stipulati prima della data di entrata in vigore del presente decreto che non  rispettano le condizioni di cui al comma 5, il prezzo medio indicato nei contratti medesimi.

 

3.Qualora la differenza di cui al comma 2 sia positiva, il GSE eroga il relativo importo al produttore. Nel caso in cui la predetta differenza risulti negativa, il GSE conguaglia o   provvede   a richiedere al produttore l’importo corrispondente.

4.Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l’Autorità di  regolazione  per  energia  reti  e  ambiente (ARERA) disciplina le modalità con le quali è data attuazione  alle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, nonché’ le  modalità  con  le quali i relativi proventi sono versati in un apposito fondo istituito presso la Cassa per i servizi energetici e  ambientali  e  portati  a riduzione del fabbisogno a copertura degli oneri  generali  afferenti al sistema elettrico di cui all’articolo 3,  comma  11,  del  decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

5 Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e  4  non  si  applicano all’energia oggetto di contratti di fornitura  conclusi  prima  della data di entrata in vigore del presente decreto, a condizione che  non siano  collegati  all’andamento   dei   prezzi   dei   mercati   spot dell’energia e che, comunque, non siano stipulati a un  prezzo  medio superiore del 10 per cento rispetto al valore  di  cui  al  comma  2, lettera  a),  limitatamente  al  periodo  di  durata   dei   predetti contratti.